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Referendum: docenti e ATA possono essere utilizzati in altri plessi?

lentepubblica.it • 31 Ottobre 2016

scuola, concorso dirigenti scolasticiReferendum: docenti e ATA possono essere utilizzati in altri plessi? Può accadere che non tutti i plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale, e quindi docenti e personale ATA legittimamente ci chiedono come e se devono essere utilizzati nel caso la loro sede di servizio non sia individuata sede di seggio.

 

Di seguito indichiamo la corretta procedura.

 

Referendum: docenti e ATA possono essere utilizzati in altri plessi?

Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti (non si tratta neanche di “sospensione delle lezioni” ma con i servizi di segreteria funzionanti, si tratta di attività didattica a tutti gli effetti).

 

Docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

 

Le lezioni non dovranno essere sospese e docenti e ATA non potranno “rivendicare” il recupero delle ore prestate (per loro è regolare servizio).

 

Per ciò che riguarda invece il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servizio rimane chiusa in quanto individuata sede di seggio, vale che è indicato nell’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30): “ Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate ”.

 

A nostro avviso, quindi, un’eventuale disposizione da parte del Dirigente (magari attraverso un ordine di servizio) che preveda la prestazione lavorativa di docenti e ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica è inesistente e illegittima , a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista nella Contrattazione d’Istituto ai sensi dell’art. 6/2 lett. h e m CCNL/2007. (es. tale previsione può contemplare il caso di una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio).

 

Si è quindi del parere che il personale non in servizio nella propria sede potrà essere utilizzato nella sede che rimarrà aperta solo se ciò è espressamente previsto nella Contrattazione d’Istituto e di conseguenza tutto il personale può essere a conoscenza di questa possibilità.

 

Pertanto, auspichiamo che nessun ordine di servizio da parte dei dirigenti risulti “inatteso” o considerato “inopportuno”.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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